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Mani che annotano cifre su carta, accanto a una calcolatrice e a una tastiera in legno.
Un ESOP è soprattutto una questione di numeri. Le conseguenze fiscali di ogni struttura determinano il resto.

Partecipazioni

ESOP per startup svizzere: come funzionano le partecipazioni

Azioni virtuali, azioni reali e imposte al vesting. Scegli la struttura prima di fare promesse.

7 min di lettura

Le partecipazioni sono la moneta con cui una giovane startup svizzera può competere con gli stipendi tecnologici di Zurigo: un ingegnere senior di Google ZRH arriva a CHF 220’000 di base prima dei bonus. Il sistema fiscale svizzero tratta però le partecipazioni dei dipendenti in modo molto diverso a seconda della struttura. Un’assegnazione poco ponderata può generare un conto fiscale a cinque cifre su guadagni solo teorici e non monetizzabili.

Il quadro normativo è circoscritto: la legge sull’imposta preventiva riguarda i pagamenti all’exit, la circolare n. 37 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sulle partecipazioni dei collaboratori (2013, aggiornata nel 2020) ne disciplina l’imposizione sul reddito, mentre ogni autorità fiscale cantonale applica criteri di valutazione per le azioni non quotate. Una struttura sbagliata significa confrontarsi con tre livelli amministrativi.

Tre strutture, tre percorsi fiscali

  • Azioni reali: il dipendente riceve azioni al valore di mercato. La differenza tra prezzo pagato e valore fiscale è reddito imponibile all’assegnazione (circolare 37, §3.1). Le azioni sono soggette annualmente all’imposta sulla sostanza. La plusvalenza sulla sostanza privata è esente ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 LIFD.
  • Opzioni: diritto di acquistare azioni in seguito a un prezzo fisso. Sono imponibili all’esercizio sulla differenza tra prezzo d’esercizio e valore di mercato (circolare 37, §4.2). Il dipendente può trovarsi a pagare senza liquidità né un mercato in cui vendere.
  • Azioni virtuali (phantom shares o piano di bonus contrattuale): diritto contrattuale che replica il valore azionario e viene pagato in contanti all’exit. Il pagamento è salario ordinario ai sensi dell’art. 17 LIFD e dell’art. 5 LAVS, senza diluizione del capitale fino a diversa decisione.

Azioni virtuali o reali: la differenza fiscale che divide i team

Le azioni virtuali sono semplici da amministrare: niente notaio, iscrizione al registro o valutazione cantonale. Il pagamento all’exit è però interamente reddito salariale, con contributi AVS/AI/IPG e imposta marginale. Il calcolo considera circa il 10,6% a carico del datore e il 5,3% del dipendente, oltre a un’aliquota complessiva zurighese che può raggiungere il 40% sopra CHF 150’000. Le azioni reali sono invece tassate all’assegnazione sul valore determinato con una formula scontata, con plusvalenza privata esente all’exit. Nell’esempio, CHF 1 milione può tradursi in CHF 600’000 netti con azioni virtuali e CHF 900’000 con azioni reali.

Quando vale la pena affrontare la complessità delle azioni reali?

Quando il valore calcolato all’assegnazione è basso, il dipendente può pagare l’imposta immediata sullo sconto e siete pronti a un aumento di capitale notarile o a mantenere una riserva di azioni proprie. Sotto una valutazione aziendale di CHF 2 milioni, i numeri spesso favoriscono le azioni reali per le prime dieci assunzioni. Sopra CHF 20 milioni tendono a favorire quelle virtuali, salvo per i ruoli apicali.

La formula cantonale di cui pochi parlano

Per le azioni svizzere non quotate, le autorità cantonali usano il metodo pratico, una media ponderata tra sostanza e rendimento: tipicamente un terzo del valore contabile e due terzi degli utili capitalizzati con un rendimento dell’8–10%. Zurigo, Zugo e Svitto pubblicano varianti proprie. Prima di assegnare quote, ottenete una valutazione scritta e, idealmente, un ruling vincolante: CHF 1’500–3’000 di consulenza più la tassa cantonale. Senza ruling, ogni assegnazione espone a un rischio di verifica fiscale per cinque anni.

Vesting e condizioni di uscita

Usate lo stesso vesting di quattro anni con cliff annuale previsto per i fondatori. Definite cosa accade in caso di dimissioni, licenziamento senza giusta causa e licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 337 CO. Il good leaver conserva le unità maturate al valore di formula; il bad leaver può perderle, ma una clausola del genere deve essere definita in modo rigoroso e proporzionato per essere applicabile in Svizzera. Presupposti vaghi sono regolarmente contestati davanti ai tribunali del lavoro.

Sono dovuti contributi AVS se il pagamento avviene anni dopo l’uscita del dipendente?

Sì. L’art. 5 LAVS e la prassi delle casse considerano i pagamenti da azioni virtuali come salario al momento del versamento, anche se il destinatario non è più dipendente. Il calcolo considera contributi del datore di circa il 10,6% sull’intero importo anche cinque anni dopo la cessazione. Inserite il costo nel modello: un piano pari al 10% del valore aziendale all’exit può costare circa l’11% con i contributi.

Dimensione della riserva e diluizione

Una riserva seed svizzera si colloca tipicamente tra il 10 e il 15% del capitale interamente diluito, spesso con il 12% come ipotesi di lavoro. Riservatela prima del finanziamento, così la diluizione grava sulla struttura esistente. Gli investitori chiederanno comunque di adeguarla prima dell’investimento: Seedsummit e i fondi svizzeri si aspettano spesso il 10% dopo la Serie A. Prepararla in anticipo evita di scoprire che la cifra «fully diluted» del term sheet include una riserva ancora da creare.

E se una persona chiave vuole ricevere la partecipazione nella propria GmbH tedesca?

È possibile affrontare il tema, ma è complesso. In genere l’assegnazione viene fatta alla persona fisica secondo le regole svizzere e questa gestisce gli aspetti fiscali europei. Un ESOP transfrontaliero per un dipendente residente nell’UE può generare ritenute nel Paese di residenza al vesting e crediti rispetto alle ritenute svizzere. Richiedete un parere fiscale transfrontaliero prima dell’assegnazione: CHF 3’000–5’000 costano meno di una verifica fiscale tedesca.

Fonti

  1. 01Circolare AFC n. 37: imposizione delle partecipazioni dei collaboratori (aggiornamento 2020)(Kreisschreiben 37)
  2. 02Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), art. 17 e art. 16 cpv. 3(SR 642.11 Art. 16 / 17)
  3. 03Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), art. 5(SR 831.10 Art. 5)
  4. 04Codice delle obbligazioni (CO), art. 337 (licenziamento per giusta causa)(SR 220 Art. 337)
  5. 05Ufficio fiscale del Canton Zurigo: valutazione dei titoli non quotati(ZH StA Merkblatt)
  6. 06Amministrazione federale delle contribuzioni: prassi sui ruling fiscali(ESTV ruling guidance)